Sez. 1, Sentenza n. 1420 del 24/02/1983 (Rv. 426241 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - SCRITTURA NON RICONOSCIUTA E DA NON RITENERSI LEGALMENTE RICONOSCIUTA - POTERE DELLA PARTE APPARENTEMENTE FIRMATARIA DI AGIRE IN GIUDIZIO PER ACCERTARE LA NON AUTENTICITÀ DELLA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - SCRITTURA NON RICONOSCIUTA E DA NON RITENERSI LEGALMENTE RICONOSCIUTA - POTERE DELLA PARTE APPARENTEMENTE FIRMATARIA DI AGIRE IN GIUDIZIO PER ACCERTARE LA NON AUTENTICITÀ DELLA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Con riguardo ad una scrittura privata (nella specie, assegno bancario), che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 cod. civ.), la parte, che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., ma può assumere l'iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento (nella specie, condanna al risarcimento dei danni della banca che aveva pagato l'assegno con firma falsa senza la dovuta diligenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)