Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 17/06/1994 (Rv. 487111 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Legalizzazione di atti e firme | Esenzione dal relativo obbligo per gli atti pubblici formati in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 - "Apostille" - Contenuto - Forma - Redazione in epoca posteriore e su un documento separato - Influenza - Esclusione.
Prova civile - Documentale (prova) - Legalizzazione di atti e firme
In tema di esenzione dall'obbligo della legalizzazione dell'atto pubblico (nella specie, procura alla lite) formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con legge 20 dicembre 1966 n. 1253), la "apostille", che, ai sensi degli artt. 3 - 5 della Convenzione stessa, deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto, e deve essere apposta su di esso o su un suo prolungamento, non è parte integrante di detto atto, di modo che, ove sia redatta in epoca posteriore e su un documento separato, non sposta in avanti la data di formazione dell'atto medesimo, né implica la perdita di quella esenzione, purché mantenga idoneità a fornire l'indicata certificazione.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)