Sez. 1, Sentenza n. 3397 del 20/02/2004 (Rv. 570346 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Ammissione al passivo con riserva - Tipicità delle ipotesi previste dall'art. 95 legge fall. - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
L'art. 95 legge fall. contiene una previsione specifica dei tipi di credito che possono essere ammessi con riserva al passivo, così da non lasciare margini ad interventi additivi per equipollenza; ne consegue che le eventuali riserve diverse da quelle previste devono ritenersi come non apposte e l'ammissione del credito al passivo deve considerarsi come pura e semplice. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva considerato come pura e semplice l'ammissione di un credito al passivo "con riserva perché in corso di acclaramento").
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)