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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18310 del 27/06/2023 (Rv. 668300 - 01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 174 del 2014 - Natura sostanziale - Legittimazione del liquidatore ad aderire alla definizione agevolata dei ruoli - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668300-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, tra i quali rientra anche quello di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)