Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10028 del 16/05/2016 (Rv. 639834 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Nullità della notificazione del ricorso per cassazione - Omessa rilevazione in sede di legittimità - Conseguenze - Principio di conversione di cui all'art. 161 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Deducibilità in sede di giudizio di rinvio - Esclusione - Deducibilità in sede di ricorso per revocazione - Condizioni e limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)