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Sez. 6, Sentenza n. 12309 del 07/11/2024 Cc. (dep. 28/03/2025) Rv. 287716-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Procedimento per i delitti indicati all'art. 317-bis cod. pen. - Accordo subordinato, ex art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., all'esenzione dalle pene accessorie - Possibilità per il giudice di considerare non apposta la condizione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287716-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di patteggiamento, il giudice, chiamato a decidere sulla richiesta di pena detentiva concordata non eccedente i due anni di reclusione per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all'art. 317-bis cod. pen., ove la richiesta sia stata subordinata, ex art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., all'esenzione dalle pene accessorie, non può considerare la condizione non apposta e ratificare l'accordo nella parte residua, infliggendo, "ex officio", dette pene, ma è tenuto a rigettare la pattuizione nella sua interezza.

Cod. Pen. art. 317 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 4 lett. D) CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 4 lett. E) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)