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Sez. 1, Sentenza n. 3293 del 17/04/1997 (Rv. 503742 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO | Portata del principio di cui all'art. 1367 cod. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503742-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

In tema di interpretazione del contratto, l'art. 1367 cod. civ. non impone di attribuire all'atto un significato tale da assicurare la sua più estesa applicazione, ma richiede soltanto, per il principio di conservazione cui attende, che il significato attribuitogli possa avere un qualche effetto, specie se l'interpretazione comportante la più estesa applicazione dell'atto è da escludersi sulla base di una lettura che tenga conto degli altri, prioritari, criteri ermeneutici codificati. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'Appello che aveva interpretato la clausola di un contratto intervenuto tra una società di costruzioni e il Comune di Fiuggi non come deroga convenzionale alla competenza arbitrale prevista dall'art. 43 d.P.R. n. 1063 del 1962, bensì come semplice indicazione del foro competente nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale per danni cagionati a terzi)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)