diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10933 del 05/04/2022 (Rv. 664375 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE | Simulazione relativa oggettiva – Prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta “ad substantiam” – Mancanza di controdichiarazione scritta – Confessione – Sufficienza – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664375-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE

In tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, sulla base della confessione della parte, aveva ritenuto provata la dissimulazione di una datio in solutum immobiliare di cui non vi erano gli elementi nel contratto di compravendita immobiliare asseritamente simulato).

Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414 com. 2, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)