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Sez. 3, Sentenza n. 1880 del 11/12/1987 Ud. (dep. 12/02/1988) Rv. 177574 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - VINCOLO PAESAGGISTICO - IMPOSIZIONE - PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI - SUFFICIENZA - ESAURIMENTO DELL'ITER PROCEDIMENTALE DI CLASSIFICAZIONE DEL BENE - NON NECESSITÀ NEL CAMPO PENALISTICO.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177574-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - VINCOLO PAESAGGISTICO - IMPOSIZIONE - PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI - SUFFICIENZA - ESAURIMENTO DELL'ITER PROCEDIMENTALE DI CLASSIFICAZIONE DEL BENE - NON NECESSITÀ NEL CAMPO PENALISTICO.*

L'imposizione di un vincolo paesaggistico su una bellezza d'insieme si realizza ancor prima del provvedimento definitivo di approvazione dell'elenco da parte dell'autorità amministrativa competente, poiché l'art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 fa coincidere, appunto, con la sola pubblicazione degli elenchi il divieto, per i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dello immobile che vi sia compreso, di distruzione o di modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore tutelato. Nel campo penale, in cui viene in esclusiva considerazione l'esistenza o meno del divieto di manomissione, occorre far riferimento al titolo costitutivo dell'Obbligo - che è l'unico e valido presupposto della sanzione repressiva - indipendentemente dall'esaurimento dell'iter procedimentale di classificazione del bene fra quelli soggetti alla particolare protezione, e ciò anche in armonia al precetto costituzionale della tutela del paesaggio (art. 9 cost.), in rapporto al quale si inserisce la possibilità di una protezione cautelare delle bellezze d'insieme. (V mass n 900050; (Conf mass n 135644; (Conf mass n 115078; (Conf mass n 108388).*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)