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Sez. 6, Sentenza n. 1414 del 06/07/1967 Ud. (dep. 18/10/1967) Rv. 105723 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - CASI IN CUI E CONSENTITA - DEGRADAZIONE DI REATO NON SUSCETTIBILE DI OBLAZIONE IN ALTRO CHE LA CONSENTA - RICHIESTA DELL'IMPUTATO NELLA FASE PREDIBATTIMENTALE DI DEGRADAZIONE DELL'ORIGINARIA IMPUTAZIONE AI FINI DELL'OBLAZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1967-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105723-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - CASI IN CUI E CONSENTITA - DEGRADAZIONE DI REATO NON SUSCETTIBILE DI OBLAZIONE IN ALTRO CHE LA CONSENTA - RICHIESTA DELL'IMPUTATO NELLA FASE PREDIBATTIMENTALE DI DEGRADAZIONE DELL'ORIGINARIA IMPUTAZIONE AI FINI DELL'OBLAZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

La legge eccezionalmente ammette la causa di Estinzione del pagamento oblativo esclusivamente nella fase predibattimentale del procedimento, riconoscendo cosi che si possa troncare il corso del giudizio nel solo caso che non si sia ancora proceduto alla celebrazione del dibattimento. Allorche sia stata contestata una contravvenzione non soggetta ad oblazione, se il giudice al termine del dibattimento ritiene configurabile una contravvenzione per la quale sia consentita l'oblazione, l'imputato che non abbia fatto in fase predibattimentale tempestiva richiesta di degradazione dell'imputazione per avvalersi della facolta di oblare, non puo dolersi di non aver potuto usufruire della predetta causa estintiva del reato. (V 105097, anno 1967; 101291 e 100690, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)