Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 233 Rimessione all'Autorita' giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni
1. Nei casi preveduti dal numero 2° del primo comma e dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice militare puo', per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'Autorita' giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale comune.
Art. 234 Concorso della qualita' di militare con altra qualita'
1. Nel concorso della qualita' di militare con qualsiasi altra, di cui sia rivestito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la giurisdizione, quando trattasi di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.
Art. 235 Occupazione militare
1. Nei territori dello Stato nemico occupati dalle forze armate dello Stato italiano, appartiene ai tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti, o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito, ovvero commessi da queste persone a danno degli abitanti del territorio occupato. Nel caso di concorso delle persone suindicate e degli abitanti del territorio occupato in uno stesso reato o in reati connessi, la cognizione dei reati per tutti gli imputati spetta ai tribunali militari di guerra.
2. Le stesse disposizioni si applicano, quando le forze armate dello Stato italiano si trovano in territorio estero occupato militarmente per motivi diversi da quello di guerra.
Art. 236 Corpi di operazione nel territorio di uno Stato alleato
1. Quando un corpo nazionale di operazione si trova nel territorio dello Stato alleato, ovvero quando un corpo di operazione dello Stato alleato si trova nel territorio dello Stato italiano, si osservano le norme seguenti, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra i due Stati:
1° sono soggette esclusivamente alla giurisdizione militare dei rispettivi corpi di operazione le persone appartenenti ai detti corpi o da essi dipendenti, qualunque sia il territorio dove i corpi si trovano o la nazionalita' degli imputati;
2° nel caso di concorso, in uno o piu' reati, di persone soggette alla giurisdizione militare, la competenza spetta, rispettivamente, al tribunale militare dello Stato a cui l'imputato appartiene;
3° spetta esclusivamente ai tribunali dello Stato alleato la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano, che, nel territorio dello Stato alleato, commettono atti in danno delle forze medesime; e spetta esclusivamente ai tribunali dello Stato italiano la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato alleato, che, nel territorio dello Stato italiano, commettono atti in danno delle forze stesse.
Art. 237 Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.
Art. 238 Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni
1. Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari e' sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare.
Art. 239 Reati commessi in territorio estero
1. Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, i reati militari, da chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero, sono soggetti alla giurisdizione militare italiana di guerra, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, per la richiesta, la disposizione dell'articolo 18 del codice penale militare di pace.
Titolo secondo. Disposizioni generali per la procedura penale militare di guerra
Capo I. Del procedimento penale, in generale
Art. 240 Obbligatorieta' del procedimento penale
1. Nessuno puo' essere punito per un reato, se non in seguito a un procedimento penale nelle forme stabilite dalla legge, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.
Art. 241
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 OTTOBRE 1994, N. 589
Art. 242 Perdita di nave militare o di aeromobile militare
1. Nel caso di perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, non puo' iniziarsi procedimento penale, se non a richiesta del comandante supremo.
2. Il comandante supremo ha facolta' di disporre che il procedimento sia rinviato a dopo la cessazione dello stato di guerra.
Art. 243 Sospensione del procedimento penale
1. Durante lo stato di guerra, e' sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinate, a reparti mobilitati; salvo che sia diversamente disposto dal Ministro competente, ovvero dal comandante della grande unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra, o da un comandante a lui superiore.
2. La sospensione del procedimento non puo' essere disposta:
1° se il reato importa l'applicazione della pena di morte;38a
2° se altra persona e' imputata di concorso in detti reati o di favoreggiamento, e deve restare in stato di custodia preventiva;
3° se contro l'imputato si procede anche per altro reato, diverso da quello di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare.
3. La sospensione e' revocata, se l'imputato cessa di prestare servizio presso reparti mobilitati.
4. Le disposizioni precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti penali a carico di renitenti, mancanti o disertori, che rimpatriano volontariamente o sono estradati.
5. La sospensione del procedimento non impedisce l'esecuzione degli atti urgenti.1
Art. 244 Applicazione delle norme della procedura penale di pace
1. Durante lo stato di guerra, si osservano, per quanto e' possibile, le disposizioni concernenti la procedura penale militare di pace, se da questo codice non e' diversamente stabilito.
Capo II. Dell'azione penale
Art. 245 Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra
1. L'azione penale e' iniziata ed esercitata in seguito a disposizione del comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra competente.
2. Il comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra, puo' delegare temporaneamente al pubblico ministero il potere di iniziare l'azione penale, fuori del caso di procedimenti contro militari, militarizzati o assimilati rivestiti di grado o rango superiore a quello di capitano.
3. L'azione penale e' iniziata per disposizione del comandante supremo:
1° se il colpevole e' un ufficiale generale o un ufficiale di grado corrispondente;
2° se trattasi di alcuno dei reati preveduti dal titolo quarto del libro terzo.
4. Durante l'istruzione, i comandanti indicati in questo articolo possono, rispettivamente, disporre che l'esercizio dell'azione penale sia sospeso o revocato.
5. Ferme le disposizioni del numero 1° del terzo comma di questo articolo e quelle degli articoli 17 e 28, le attribuzioni che questo codice conferisce al comandante supremo possono essere da questo delegate a un ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.
Art. 246 Procedimento per reati commessi fuori del territorio in stato di guerra
1. Nei casi preveduti dal numero 2° del secondo comma dell'articolo 4, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, si procede davanti ai tribunali militari di guerra, salva contraria disposizione del Ministro della forza armata, alla quale appartiene il comando dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente.
Art. 247 Autonomia dell'azione penale
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non e' subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facolta' dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.
Art. 248 Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra
1. L'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non puo' essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro da cui il comandante dipendeva, o, se piu' sono i comandanti e appartengono a forze armate diverse, del Ministro da cui dipendeva l'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, quello superiore in comando o piu' anziano.
2. La stessa disposizione si applica relativamente all'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato e' estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta e' fatta dal Ministro della giustizia.
Art. 249 Azione penale contro persone delle forze armate nemiche
1. Per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, preveduti dal titolo quarto del libro terzo, commessi nel territorio dello Stato italiano a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate dello Stato italiano o degli appartenenti a esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale puo' promuoversi o proseguirsi, ancorche' per gli stessi reati sia gia' intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.
Art. 250 Azione civile
1. Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, l'esercizio dell'azione civile non e' ammesso nemmeno se trattasi di procedimenti per reati, che in tempo di pace sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.
Capo III. Della competenza
Art. 251 Tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte
1. Qualunque sia il luogo del commesso reato, e salva la disposizione dell'ultimo comma, ai tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte appartiene, rispettivamente, la cognizione:
1° dei reati commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati, direttamente dipendenti dal comando dell'unita', presso cui e' costituito ciascuno dei tribunali suindicati;
2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti.
2. La dipendenza e' determinata dalla destinazione, ancorche' temporanea, ad alcuno dei corpi o servizi medesimi, e decorre dalla data di detta destinazione.
3. Le disposizioni precedenti regolano anche la competenza dei tribunali di unita' mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, che possono costituirsi secondo le disposizioni relative all'ordinamento giudiziario militare.
4. La cognizione dei reati commessi da ufficiali dei corpi o servizi mobilitati dipendenti dai corpi d'armata che fanno parte di una armata, appartiene ai tribunali militari di guerra d'armata.
Art. 252 Tribunali militari territoriali di guerra
1. Ai tribunali militari territoriali di guerra appartiene la cognizione:
1° dei reati commessi da militari non appartenenti ai corpi o servizi indicati nell'articolo precedente;
2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, non comprese nel numero 2° del primo comma dell'articolo precedente, e per i quali esse sono sottoposte alla giurisdizione militare di guerra;
3° dei reati commessi dai prigionieri di guerra nemici durante la prigionia;
4° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche;
5° dei reati commessi dai prigionieri di guerra italiani durante la loro prigionia presso il nemico, e del reato preveduto dall'articolo 218.
Art. 253 Norme di competenza territoriale
1. Nei casi indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo del commesso reato, o, se questo non e' conosciuto, al tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui l'imputato si e' costituito o e' stato arrestato.
2. Se il luogo del commesso reato non e' noto e l'imputato non si e' costituito e non e' stato arrestato; e' competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.
3. Nei casi indicati nel numero 5° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo dove e' stabilito il centro di raccolta dei prigionieri rimpatriati, o, in mancanza di questo, dove il prigioniero si costitui' o fu arrestato.
4. Nel caso preveduto dal comma precedente, se l'imputato non si e' costituito e non e' stato arrestato, e' competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.