Sez. 2, Sentenza n. 1491 del 17/05/1972 (Rv. 358159 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SUPERSTITI DI PERSONE MORTE DAL 1945 AL 1957 - LEGGE N 1338 DEL 1962 - RINVIO ALLA LEGGE N 218 DEL 1952 - INCLUSIONE DELLA NORMA DELLO ART 25 DELLA LEGGE N 218 DEL 1952 - RIDUZIONE DECRESCENTE DEI MINIMI CONTRIBUTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SUPERSTITI DI PERSONE MORTE DAL 1945 AL 1957 - LEGGE N 1338 DEL 1962 - RINVIO ALLA LEGGE N 218 DEL 1952 - INCLUSIONE DELLA NORMA DELLO ART 25 DELLA LEGGE N 218 DEL 1952 - RIDUZIONE DECRESCENTE DEI MINIMI CONTRIBUTI.*
Il principio secondo cui quando una legge, con espressa disposizione, indica quali articoli della stessa o di altre leggi si debbano applicare ad un determinato istituto o ad un determinato rapporto, ogni possibilita di applicazione di articoli non richiamati deve, di regola, essere esclusa, non impedisce che, avuto riguardo alla particolare natura o struttura dell'istituto o del rapporto, l'interpretazione della norma di rinvio possa condurre a considerare, come oggetto di essa, una fattispecie normativa piu ampia della disposizione espressamente e, in apparenza, tassativamente indicata, fino a comprendervi le norme integrative della disposizione stessa. Pertanto, in tema di pensione di riversibilita a favore dei superstiti di persone decedute nel periodo dal 1945 al 31 dicembre 1957, poiche e da escludere che il legislatore abbia inteso disporre per tale periodo una disciplina piu gravosa (con il richiamo al solo art 9, n 1 sub art 2 della legge 4 aprile 1952, n 218) di quella che e stata riconosciuta valida, con l'integrazione dell'art 25 della legge n 218 del 1952 ed in applicazione della legge 20 febbraio 1958, n 55, per il periodo successivo al 1957, ed abbia comunque distinto due periodi - uno, dal 1952 al 1957, in cui il predetto art 25 sarebbe applicabile, e l'altro, anteriore, in cui quella applicabilita andrebbe negata - deve ritenersi che il rinvio dell'art 6 della legge 12 agosto 1962, n 1338, all'art 9, n 1 sub art 2 della legge 4 aprile 1952, n 218, implichi la integrazione di quest'ultima norma con quella del citato art 25, che stabilisce una riduzione progressivamente decrescente dei nuovi minimi contributivi per il decennio dal 1952 al 1961. (V 1171'65).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 6, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)