Sez. U, Sentenza n. 3309 del 30/10/1974 (Rv. 371830 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE CONCERNENTI L'ELEGGIBILITA E LA DECADENZA - COMPETENZA DELL'AGO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI, DI CONTEGGIO E DI ATTRIBUZIONI DI VOTI - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PERSISTENZA DI TALE RIPARTIZIONE - CONVALIDA DELL'ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE CONCERNENTI L'ELEGGIBILITA E LA DECADENZA - COMPETENZA DELL'AGO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI, DI CONTEGGIO E DI ATTRIBUZIONI DI VOTI - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PERSISTENZA DI TALE RIPARTIZIONE - CONVALIDA DELL'ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi degli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147, che ha modificato le norme sul contenzioso elettorale amministrativo, spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l' eleggibilita e la decadenza, che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo perfetto, mentre spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di operazioni elettorali, di conteggio e di attribuzioni di voti, le quali attengono, invece, a posizioni di interesse legittimo. La Competenza del giudice ordinario sopra indicata - che non e stata modificata dalla legge 5 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali regionali amministrativi - non e esclusa dalla circostanza che il consiglio comunale abbia convalidato l'elezione del candidato, sulla cui eleggibilita si controverta. Nel contenzioso elettorale, infatti il giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento, perche la delibera consiliare non costituisce l'oggetto, ma un mero presupposto del giudizio, che tende alla tutela del diritto soggettivo violato, quali che siano gli effetti dichiarativi o costitutivi della decisione, che il giudice, quale mezzo al fine, deve in concreto emanare. (Conf 769'73, mass n 363021; 664'73, mass n 362783; (Conf 412'73, mass n 362382).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 83 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)