Sez. L, Sentenza n. 2820 del 05/04/1990 (Rv. 466434 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI AD ALTRA ASSICURAZIONE IN QUANTO PARTI DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO COMPORTANTE ATTIVITÀ DIVERSA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - ESTENSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI AD ALTRA ASSICURAZIONE IN QUANTO PARTI DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO COMPORTANTE ATTIVITÀ DIVERSA DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - ESTENSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria di avvocati e procuratori, l'iscrizione, a titolo pieno, alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza, disposta dall'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la professione con carattere di continuità, è obbligatoria anche per i professionisti che, come i docenti universitari a tempo definito, siano contemporaneamente iscritti ad altra Assicurazione in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'Esercizio della professione forense, attesa l'inesistenza di un principio generale - non desumibile dalle norme degli ordinamenti previdenziali di particolari categorie (Geometri, ingegneri ed architetti, ostetriche e dottori commercialisti) - che vieti allo stesso soggetto di essere contemporaneamente iscritto a più assicurazioni obbligatorie; né la citata norma può ritenersi in contrasto con l'art. 53 cost. Per la regressività (anziché progressività) delle aliquote contributive a carico dei professionisti predetti, in quanto il principio di progressività, dettato solo per il sistema fiscale, non è estensibile (a differenza del riferimento alla capacità contributiva) al sistema di contribuzione previdenziale. (V 167/86, Corte costituzionale; (V 132/84, Corte costituzionale; (V 133/84, Corte costituzionale; (Conf 124/88, mass n 456758).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)