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Sez. 1, Sentenza n. 5955 del 02/02/2000 Ud. (dep. 22/05/2000) Rv. 216008 - 01

ARMI - MUNIZIONI | Proiettili costituiti da corpi inerti in piombo o altro materiale - Configurabilità come munizioni - Esclusione - Conseguenze in tema di denuncia.
Stato
decisa il 2000-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216008-01

ARMI - MUNIZIONI

Non sono equiparabili alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne consegue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (cd. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), trattandosi di oggetto in sè privo di intrinseca pericolosità. (Fattispecie relativa a detenzione di piombini a funghetto per carabina ad aria compressa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)