Sez. 3, Sentenza n. 681 del 02/03/1995 Cc. (dep. 07/04/1995) Rv. 201987 - 01
Demanio | Demanio marittimo - Espressione "veicolo" - Nozione - Diversità di sanzione, più grave per i natanti rispetto ai veicoli - Per occupazione abusiva di spazio demaniale - Contraddizione - Esclusione - Ragione.
Demanio
L'espressione "veicolo" di cui al secondo comma dell'art. 1161 cod. nav., così come modificato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 561, non si riferisce ad imbarcazioni, o natanti, ma in esso vanno identificati i mezzi circolanti su strada con esclusione di ogni assimilabilità ad essi del natante. Nè contraddizione alcuna vi è nella diversità di sanzione, prevista dal legislatore nell'art. 1161 cod. nav., a seguito della occupazione abusiva di spazio demaniale, più grave per i natanti (arresto o ammenda), rispetto ai veicoli, per i quali si applica una sanzione amministrativa. La rimozione del veicolo è di facile attuazione, mentre il natante realizza un'ipotesi più grave di occupazione abusiva, con le sue modalità di ancoraggio e di sosta prolungata, specialmente in relazione al fine (esercizio della caccia con appostamento fisso) non commesso con l'esercizio della navigazione.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Legge 28/12/1993 num. 561 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)