Sez. 2, Sentenza n. 4771 del 07/02/1972 Ud. (dep. 03/07/1972) Rv. 121487 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - APPLICABILITA DELLA REGOLA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - APPLICABILITA DELLA REGOLA.*
La citazione del contumace, per l'udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento, non e necessaria, in quanto l'annuncio della sospensione fatta dal Presidente, con l'indicazione del giorno e dell'ora della nuova udienza, sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti(art 431, comma terzo, cod proc pen)e in quanto il contumace e da considerarsi presente perche e rappresentato dal difensore a tutti gli effetti(art 499, ultimo comma cod proc pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)