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Sez. 2, Sentenza n. 4771 del 07/02/1972 Ud. (dep. 03/07/1972) Rv. 121487 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - APPLICABILITA DELLA REGOLA.*
Stato
decisa il 1972-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121487-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINNOVAZIONE DELLE CITAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - APPLICABILITA DELLA REGOLA.*

La citazione del contumace, per l'udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento, non e necessaria, in quanto l'annuncio della sospensione fatta dal Presidente, con l'indicazione del giorno e dell'ora della nuova udienza, sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti(art 431, comma terzo, cod proc pen)e in quanto il contumace e da considerarsi presente perche e rappresentato dal difensore a tutti gli effetti(art 499, ultimo comma cod proc pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)