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Sez. 4, Sentenza n. 4146 del 18/09/2000 Cc. (dep. 06/10/2000) Rv. 217379 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Impugnazione unicamente concernente la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria al reato - Giudicato in ordine al capo della sentenza relativo all'accertamento della responsabilità - Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione del reato maturata successivamente al ricorso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217379-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Quando con l'impugnazione si faccia questione unicamente della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie al reato, gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato ed è pertanto irrilevante l'eventuale prescrizione del reato maturata nel frattempo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)