Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 02/02/2005 (Rv. 580126 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Transazione di una lite pendente - Forma scritta - Necessità - Conseguenze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
Nel vigore della legge 8 giugno 1990, n.142, le delibere in ordine ad eventuali transazioni di liti pendenti rientrano nella competenza della giunta comunale, ma la transazione non può considerarsi legittimamente perfezionata se non sia stata stipulata per iscritto, non essendo all'uopo sufficiente che il privato (controparte dell'ente locale) dichiari di accettare il contenuto della delibera con cui la giunta si è determinata a transigere la lite, nè che detta delibera abbia ricevuto esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)