Sez. 2, Sentenza n. 9858 del 08/10/1990 (Rv. 469397 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - CONDOMINIO SORTO DAL FRAZIONAMENTO DI UN FABBRICATO ESCLUSIVO - VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - CONDOMINIO SORTO DAL FRAZIONAMENTO DI UN FABBRICATO ESCLUSIVO - VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In un condominio sorto dal frazionamento di un fabbricato di proprietà esclusiva la volontà del proprietario che lo ha costruito è idonea e sufficiente ad escludere dal novero delle parti comuni alcuni beni - specialmente se essi non costituiscono parti necessarie all'uso e al godimento comune - senza che sia necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo, sempre che il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serva all'uso o al godimento esclusivo di una sola parte dell'immobile che Forma oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario ad un uso esclusivo. (V 9644/87, mass n 456661).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)