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Sez. 2, Sentenza n. 9858 del 08/10/1990 (Rv. 469397 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - CONDOMINIO SORTO DAL FRAZIONAMENTO DI UN FABBRICATO ESCLUSIVO - VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469397-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - CONDOMINIO SORTO DAL FRAZIONAMENTO DI UN FABBRICATO ESCLUSIVO - VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In un condominio sorto dal frazionamento di un fabbricato di proprietà esclusiva la volontà del proprietario che lo ha costruito è idonea e sufficiente ad escludere dal novero delle parti comuni alcuni beni - specialmente se essi non costituiscono parti necessarie all'uso e al godimento comune - senza che sia necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo, sempre che il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serva all'uso o al godimento esclusivo di una sola parte dell'immobile che Forma oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario ad un uso esclusivo. (V 9644/87, mass n 456661).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)