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Sez. 1, Sentenza n. 2619 del 24/10/1967 (Rv. 329998 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SU ISTANZE PROPOSTE SUCCESSIVAMENTE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329998-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SU ISTANZE PROPOSTE SUCCESSIVAMENTE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INSUSSISTENZA.*

La esigenza della motivazione non puo concernere che le questioni rilevabili di ufficio e quelle poste ritualmente e tempestivamente dalle parti, secondo la precisazione che le stesse sono tenute a darne nella udienza di rimessione della causa al collegio (art. 189 e 352 cod.proc.civ.) mentre il giudice non e tenuto a prendere in considerazione istanze ed eccezioni proposte oltre il predetto limite temporale ed in particolare nella comparsa conclusionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)