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Prolungamento dell'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di Napoli

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1752, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che ha approvato e resa esecutoria la convenzione stipulata il 29 luglio 1925 per la concessione alla Societa' anonima «Le Autostrade Meridionali», con sede in Napoli, della costruzione ed esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico di allacciamento fra Napoli e Salerno;
Visto il successivo decreto Reale 24 novembre 1927, n. 2316, che approvo' l'atto addizionale 21 novembre 1927, col quale venne limitata la costruzione della detta autostrada al tratto Napoli Pompei, apportando parziali modifiche alla convenzione 29 luglio 1925;
Ritenuto che, essendosi verificata la clausola risolutiva di cui all'ultimo comma dell'art. 1 dell'atto aggiuntivo, la Societa' e' decaduta dalla concessione della prosecuzione della costruzione ed esercizio dell'autostrada oltre Pompei verso Salerno;
Che peraltro la Societa' stessa ha dichiarato di rinunciarvi, chiedendo invece la concessione della prosecuzione dell'autostrada nell'interno di Napoli, al fine di facilitare l'accesso agli autoveicoli;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di autorizzare i cennati lavori ed approvare la concessione del prolungamento suaccennato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 6 giugno 1933, iscritta al repertorio dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici con il n. 264, stipulata tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Societa' anonima Autostrade Meridionali, con sede a Napoli.

2. In base a tale atto viene autorizzata la Societa' suddetta a prolungare l'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di Napoli fino all'incrocio con la via comunale Emanuele Gianturco, con le norme e condizioni previste nell'atto stesso.

Art. 3

1. Le altre disposizioni contenute nei Nostri decreti 4 settembre 1925, n. 1752, e 24 novembre 1927, n. 2316, rimangono in vigore in quanto non siano in contrasto con il presente decreto e con la convenzione addizionale 6 giugno 1933.

Art. 4

1. Le opere, che in qualunque modo possano interessare le Ferrovie dello Stato, potranno essere eseguite dalla Societa' concessionaria solo previo benestare della competente Amministrazione ferroviaria, in base ad accordi da farsi risultare in apposita convenzione che sara' stipulata tra le prefate due Amministrazioni.

Art. 5

1. Qualora, in conseguenza delle nuove opere, negli attraversamenti della strada col cavo telefonico nazionale, o con linee telegrafiche aeree dello Stato, si rendessero necessari lavori di spostamenti o sistemazioni, le relative spese saranno a carico della Societa'.

Art. 6

1. Il presente decreto andra' in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Razza - Benni - Di
Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 24. - Mancini.