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Sez. U, Ordinanza n. 2598 del 05/02/2013 (Rv. 624892 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Contributi a favore dei consorzi di bonifica - Carattere tributario della relativa obbligazione - Conseguenze - Domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il primo gennaio 2002 (data di entrata in vigore dell'art. 12 legge n. 448 del 2001) - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Devoluzione.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624892-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)