Sez. T, Sentenza n. 4101 del 17/02/2025 (Rv. 674102-03)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di rivalsa indebitamente pagata | Cessionario - Domanda di rimborso direttamente svolta nei confronti della Amministrazione - Impossibilità o eccessiva difficoltà della restituzione del dovuto da parte del cedente - Necessità - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di rivalsa indebitamente pagata
Il cessionario può presentare domanda di rimborso dell'IVA indebitamente fatturata e pagata "direttamente" all'amministrazione tributaria solo se - nonostante l'azione civilistica concretamente esperita nei confronti del prestatore di servizi (o del cedente) o le iniziative avviate nell'ambito della procedura concorsuale nei suoi confronti - risulti impossibile o eccessivamente difficile la restituzione del dovuto; tale circostanza va valutata non già ex ante in astratto, ma ex post in concreto, all'esito di un effettivo tentativo di ottenere - mediante l'esperimento delle azioni pertinenti - la restituzione dal cedente/prestatore dell'imposta.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)