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Sez. 3, Sentenza n. 6219 del 03/06/1993 (Rv. 482660 - 01)

Mediazione - Responsabilità del mediatore | Circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare - Comunicazione alle parti - Obbligo - Estensione.
Stato
decisa il 1993-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482660-01

Mediazione - Responsabilità del mediatore

L'obbligo del mediatore di comunicare alle parti, ai sensi dell'art. 1759 comma primo cod. civ., le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, si riferisce non solo alle circostanze accertate ma anche a quelle di cui il mediatore abbia avuto semplicemente notizia (nella specie, trattandosi del certificato di abitabilità dell'appartamento compravenduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)