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Sez. L, Sentenza n. 8610 del 16/07/1992 (Rv. 478204 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Presupposti - Specifico intento lesivo degli interessi collettivi da parte del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478204-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente, ed anche solo potenzialmente, gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ravvisato gli estremi della fattispecie vietata in relazione alla scelta datoriale dei dipendenti da porre in Cassa Integrazione Guadagni, con l'inclusione di quattro membri su cinque del sindacato ricorrente).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)