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Sez. 3, Sentenza n. 13 del 04/01/2010 (Rv. 611040 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Inadempimento del medico - Conseguenza - Mancata interruzione di gravidanza - Condizioni legittimanti l'aborto - Possibilità di vita autonoma del feto - Nozione.
Stato
decisa il 2010-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611040-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Salvo il caso di grave pericolo di vita per la donna, dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la gestante può esercitare il diritto all'aborto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 comma terzo legge 22 maggio 1978, n.194, solo in presenza, tra l'altro, di una condizione negativa, costituita dall'insussistenza di possibilità di vita autonoma per il feto. Per possibilità di vita autonoma del feto si intende quel grado di maturità del feto che gli consentirebbe, una volta estratto dal grembo della madre, di mantenersi in vita e di completare il suo processo di formazione anche fuori dall'ambiente materno. Pertanto in una causa in cui si discute se la donna sia stata impedita ad interrompere la gravidanza da un inadempimento del medico ad una sua obbligazione professionale, l'eventuale interrogativo concernente la possibilità di vita autonoma del feto va risolto avendo riguardo al grado di maturità raggiunto dal feto nel momento in cui il medico ha mancato di tenere il comportamento che da lui ci si doveva attendere.

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)