Sez. 2 - , Ordinanza n. 28912 del 05/10/2022 (Rv. 665962 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IN GENERE | Preliminare di compravendita - Domanda di adempimento - Mutamento della domanda in appello - Ammissibilità - Limiti - Identità del tema di indagine - Necessità - Conseguenze - Possibilità di chiedere in appello la riduzione del prezzo a causa di un pignoramento e la risoluzione del contratto per difformità dal titolo - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IN GENERE
La facoltà, di cui all'art. 1453, comma 2, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di "mutatio libelli" sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., postula che si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, sicché il contraente, che abbia posto a base della domanda introduttiva del processo l'inadempimento dei promittenti alienanti alla stipulazione del contratto definitivo, non può, in sede di appello, addurre il pignoramento dell'immobile alla base della domanda di riduzione del prezzo e, poi, chiedere, con la precisazione delle conclusioni, la
risoluzione del contratto preliminare per sostanziale difformità dal titolo "ad aedificandum", così mutando due volte i fatti posti a base dell'inadempimento.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1453 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)