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Sez. 2, Sentenza n. 3452 del 20/12/1973 (Rv. 367449 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE- DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO - COMPUTO COME DONAZIONE PIENA - RINUNCIA ALL'USUFRUTTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367449-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE- DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO - COMPUTO COME DONAZIONE PIENA - RINUNCIA ALL'USUFRUTTO - IRRILEVANZA.*

Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprieta, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione. Non si deve, pertanto, tener conto, al fine suddetto, della rinuncia all'usufrutto fatta dal donante a favore del donatario nudo proprietario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)