Sez. 3, Ordinanza n. 3399 del 06/02/2024 (Rv. 670088-02)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Locazioni immobiliari ad uso non abitativo - “Grandi locazioni commerciali” ex art. 18 d.l. n. 133 del 2014, conv. nella l. n. 164 del 2014 - Possibilità di deroga alle prescrizioni della l. n. 392 del 1978 - Fondamento. LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO - In genere. LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE - In genere.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
In tema di locazioni immobiliari ad uso non abitativo, nelle "grandi locazioni" commerciali, in forza dell'ultimo comma dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978 (introdotto dall'art. 18 del d.l. n. 133 del 2014, conv. nella l. n. 164 del 2014), possono essere inserite clausole derogative delle norme imperative della predetta legge, e sono, pertanto, oggetto di libera contrattazione tra le parti le clausole su durata minima, rinnovo automatico, prelazione, recesso per gravi motivi, indennità a fine locazione, indicizzazione o aumenti del canone, perché allorquando il canone annualmente pattuito sia superiore ad euro 250.000, la posizione delle parti non soffre gli squilibri che il legislatore ha ritenuto tipicamente sussistenti riguardo ai contratti stipulati per canoni inferiori, dovendosi pertanto ritenere lecite anche le clausole di aggiornamento del canone per rivalutazione monetaria che superino i limiti quantitativi previsti dall'articolo 32 della medesima legge.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 18, Legge 11/11/2014 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)