Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Sistema di finanziamento e riserva del Fondo
1. Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1969, presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, e' pari all'importo di una annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.
3. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari allo importo di una annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.
Art. 2 Retribuzione contributiva
1. Sono assoggettati a contributo in favore del Fondo gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 53.
Art. 3 Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo
1. A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:
1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati gia' riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati gia' riconosciuti al Fondo per altro titolo;
2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:
a) i periodi di contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;
b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo e' collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Tale contribuzione e' calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata soggetta a contributo per un lavoratore in servizio di categoria e di anzianita' pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa.
3. Per avvalersi di quanto previsto al precedente punto 2) l'interessato e' tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento della impresa od impianto di appartenenza o dalla data dello inizio del periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo puo' far valere nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.
5. Il riconoscimento dei periodi indicati al punto 1), al punto 2) lettera a) del primo comma e al quarto comma del presente articolo comporta:
a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;
b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, numero 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;
c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennita' una tantum, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.
Art. 4 Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo
1. All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalita' previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:
a) il periodo del corso legale di laurea;
b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonche' i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;
c) i periodi relativi ad attivita' svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonche' con imprese elettriche private.
Art. 5 Prestazioni del Fondo
1. In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:
a) ad una pensione di invalidita', dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;
b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di eta', se uomo, o sessanta anni di eta', se donna;
c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di eta', se uomo, o cinquantacinque anni di eta', se donna;
d) ad una pensione di anzianita', dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'eta';
e) ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte e' dovuta a causa di servizio;
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41.
2. Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennita' e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.
3. Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti e' equiparato alla cessazione dal servizio.
Art. 6 Pensione per i lavoratori in miniera
1. Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'eta' prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:
1) abbiano una anzianita' contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;
2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta';
3) siano stati addetti, anche se con discontinuita', a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.
2. Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, e' determinato in base all'anzianita' contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di eta' dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.
Art. 7 Pensione diretta - Criteri di calcolo
1. L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.
2. La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo.
3. La pensione e' maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.
4. In caso di invalidita' per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzianita' contributiva, non potra' essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:
a) 88 per cento della retribuzione nel caso d'invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento;
b) 100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidita' di grado superiore al 90 per cento.
5. Nel caso d'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non puo' essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidita' sia insorta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo.
6. L'iscritto con almeno venti anni di anzianita' contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41.
7. L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla eta', alla pensione di anzianita'.
8. La pensione di cui al precedente comma non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nel caso d'inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato la pensione e' sospesa. Essa e' ripristinata alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, restando salve le rivalutazioni derivanti da eventuali variazioni intervenute, durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.
Art. 8 Invalidita' ordinaria. Invalidita' o morte per causa di servizio
1. Si considera invalido l'iscritto che per infermita' o difetto fisico o mentale non sia piu' in grado di svolgere la sua attivita' professionale e che percio' cessi dal servizio, purche' la sua capacita' generica di guadagno sia ridotta a meno della meta' di quella normale.
2. Lo stato di invalidita' deve risultare da un certificato medico; a tal fine puo' essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.
3. L'Istituto puo' disporre l'accertamento dell'invalidita' a mezzo di medici di sua fiducia.
4. L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, puo' chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidita' e puo' contestare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento.
5. La contestazione relativa all'accertamento dell'invalidita' ordinaria, o della inabilita' dei familiari, e' definita da un collegio di tre medici, dei quali uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato e il terzo scelto dai primi due; in caso di disaccordo il terzo medico e' nominato dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.
6. L'accertamento del collegio e' atto definitivo.
7. L'invalidita' o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con fatti relativi al perseguimento delle finalita' del servizio.
8. La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidita' o della morte da causa di servizio spetta al comitato amministratore del Fondo, il quale puo' avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico previsto al quinto comma del presente articolo.
9. Le contestazioni o i ricorsi di cui ai precedenti commi, debbono essere proposti, a pena di decadenza, entro i termini previsti per i ricorsi amministrativi dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 9 Pensione ai superstiti
1. In caso di morte di un pensionato o di un iscritto al Fondo, per il quale ricorrano le condizioni di cui allo articolo 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne il diritto alla pensione e la sua, erogazione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote da applicarsi alla pensione diretta gia corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianita' contributiva maturata al momento del decesso.
2. Qualora non vi siano o non abbiano diritto a pensione il coniuge o i figli, la pensione spetta ai genitori di eta' superiore ai sessantacinque anni, che non siano gia titolari di pensione diretta; in mancanza di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, qualora risulti che il pensionato o l'iscritto, all'epoca del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Art. 10 Pensioni minime
1. L'ammontare delle pensioni di invalidita' e di vecchiaia non puo' essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia.
2. L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non puo' essere inferiore a lire 390 mila annue.
3. In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non puo' essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.
Art. 11 Adeguamento delle pensioni
1. A decorrere dal 1 gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.
2. Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del tosto della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.
3. In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni e' effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.
4. Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.
5. L'adeguamento delle pensioni sara' comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare.
6. In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del comitato, con lo stesso decreto sara' determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41
Art. 13 Riliquidazione delle pensioni
1. A decorrere dal 1 gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:
a) l'ammontare iniziale delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 10 febbraio 1949 ed il 1 luglio 1956 e' integrato nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con rivalutazione ulteriore degli importi cosi' ottenuti del 150 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonche' nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1962, e' applicata la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, al settimo comma dell'articolo 7 della presente legge;
b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 agosto 1956 ed il 1 luglio 1967 sono aumentate calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1 gennaio 1969, sull'intero ammontare della pensione in corso di pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base alle norme contenute nello articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;
c) tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento.
Art. 14 Liquidazione e decorrenza, delle pensioni del Fondo
1. La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.
2. Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.
3. Le pensioni per invalidita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41
Art. 16 Tredicesima rata di pensione
1. A decorrere dal 1 gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione e' calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.
Art. 17 Trattamenti di pensione dei dirigenti
1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianita' contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.
Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.
In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti".
Art. 18 Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;
b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;
c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;
d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.
Art. 19 Decorrenza delle norme
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I lavoratori che hanno lasciato il servizio successivamente al 31 dicembre 1968 senza aver maturato il diritto a pensione, o i loro superstiti, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidita' oppure per raggiunti limiti di eta' e sempreche' da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.
3. L'esercizio di detta facolta' comporta:
a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo;
b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;
c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennita' una tantum - maggiorato degli interessi legali - che abbia percepito ai sensi dell'articolo 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293.
4. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, lettera a), e quinto comma dell'articolo 7 e agli articoli 9, 10 e 13 della presente legge si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1 gennaio 1969.
5. Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo piu' elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO