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Sez. 1, Sentenza n. 18614 del 07/07/2008 (Rv. 604646 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Illecita sottrazione internazionale di minori - Provvedimento emesso ex art. 330 ss.cod.civ. - Mancata conoscenza dell'illecito trasferimento o trattenimento - Rifiuto di rientro presso la residenza abituale - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604646-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di sottrazione internazionale di minore da parte di uno dei genitori, il provvedimento emesso ex art. 330 ss. cod.civ. dal giudice nazionale ignaro dell'illecito trasferimento o trattenimento, non può costituire un motivo legittimo di rifiuto del rientro del minore presso la sua residenza abituale. (Nella fattispecie, il giudice, nell'emettere nei confronti di un coniuge un provvedimento provvisorio e urgente di limitazione della potestà genitoriale e di divieto di portare con sé i figli all'estero dove abitualmente risiedevano, non era a conoscenza che i minori erano stati illecitamente trattenuti in Italia dall'altro coniuge).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 16, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 17, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)