Sez. 1, Sentenza n. 2391 del 30/12/1994 Ud. (dep. 11/03/1995) Rv. 200598 - 01
Reati militari - Reati contro il servizio militare - In genere | Arruolato che rifiuti il servizio militare di leva per motivi di coscienza: art. 8 comma secondo, seconda ipotesi legge 15 dicembre 1972 n. 772 - Perdita dello "status" di militare - Esclusione - Ragioni - Conseguenza: competenza appartenente al giudice militare.
Reati militari - Reati contro il servizio militare - In genere
L'arruolato che rifiuti, prima di assumerlo, il servizio militare di leva per asseriti motivi di coscienza basati su convincimenti religiosi - così incorrendo nel reato di cui all'art. 8 comma secondo, seconda ipotesi, della legge 15 dicembre 1972 n. 772, come sostituito dall'art. 2 legge 24 dicembre 1974 n. 695 - non perde il proprio "status" di militare ed è quindi sottoposto, in quanto tale, alla giurisdizione militare. Ed invero, come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 23 aprile 1986, solo l'accoglimento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile fa perdere all'obiettore di coscienza lo "status" di militare, acquisito per effetto dell'arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle Forze armate e della sua assoggettabilità alla giurisdizione militare. (Conf.: sez. 1, n. 1669/94, ud. 30 dicembre 1994, Pres. De Lillo, in proc. Terranova e Sez. 1, n. 1670/94, ud. 30 dicembre 1994, Pres. De Lillo, in proc. Jannuzzi, non massimate).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1972 num. 772 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1974 num. 695 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)