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Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024 (Rv. 670458-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Chiamata del terzo - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell’attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Limiti - Applicabilità del principio nei soli casi di chiamata in garanzia - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670458-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)