Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024 (Rv. 670458-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Chiamata del terzo - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell’attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Limiti - Applicabilità del principio nei soli casi di chiamata in garanzia - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)