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Sez. 3, Sentenza n. 4022 del 11/06/1983 (Rv. 428968 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - MANCATA RESTITUZIONE IN TERMINI DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE PRESENTATO E POI RITIRATO - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428968-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - MANCATA RESTITUZIONE IN TERMINI DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE PRESENTATO E POI RITIRATO - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La mancata restituzione entro il termine indicato dall'art. 169 cod. proc. civ. del fascicolo dell'appellante (regolarmente presentato e poi ritirato) non determina l'improcedibilità dello appello, dovendo in tal caso il giudice di secondo grado decidere in base agli Atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali anche il fascicolo dell'appellante tardivamente restituito, qualora la controparte non sollevi eccezione al riguardo, né il giudice ritenga di non autorizzare tale tardiva restituzione. (Conf 3676/82, mass n 421650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)