Sez. 4, Sentenza n. 678 del 31/10/1972 Ud. (dep. 29/01/1973) Rv. 123049 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - PRECEDENZA - VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA - SVOLTA IN GENERE - CROCEVIA CON SEMAFORO - SVOLTA DI VEICOLO A SINISTRA - MODALITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - PRECEDENZA - VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA - SVOLTA IN GENERE - CROCEVIA CON SEMAFORO - SVOLTA DI VEICOLO A SINISTRA - MODALITA.*
A norma del nono comma dell'art 104 cod strad il conducente, che a un crocevia intende svoltare a sinistra, ha l'Obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono da destra rispetto al nuovo senso di marcia che va ad assumere nell'esecuzione di tale manovra. Pertanto, nel caso in cui il crocevia sia munito di semaforo regolante il traffico nei due sensi di marcia incrociantisi, il conducente che, presegnalando debitamente, intende svoltare nel braccio di strada a sinistra, una volta immessosi nell'incrocio al segnale del verde, tenendosi in prossimita del centro del crocevia ed il piu possibile in aderenza all'asse della strada non deve dare inizio alla svolta a sinistra prima che sopravvenga la variazione direzionale semaforica che, arrestando il traffico svolgentesi nella primitiva direzione, dia via libera nel nuovo senso di marcia che il veicolo va ad assumere nell'eseguire la manovra.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 104, Cod. Strada art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)