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Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 09/05/1988 Ud. (dep. 16/06/1988) Rv. 178598 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - SEQUESTRO PENALE - MANTENIMENTO SINO AL TERMINE DI IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI REVOCA ANTICIPATA.*
Stato
decisa il 1988-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178598-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - SEQUESTRO PENALE - MANTENIMENTO SINO AL TERMINE DI IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI REVOCA ANTICIPATA.*

Il sequestro del manufatto abusivo - a suo tempo disposto, ex art. 219 cod. proc. pen., anche, al fine di impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze - può essere mantenuto sino al termine di irrevocabilità della sentenza di condanna. Ciò non significa, però, che tale provvedimento cautelare debba essere necessariamente mantenuto sino al termine indicato, poiché il giudice può revocarlo (anche in Sede di appello, come nella specie) una volta che esso non sia più necessario ai fini della conservazione della prova o dell'accertamento della identità della cosa nonché della necessità d'impedire la prosecuzione del reato. (V mass n 160406).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Legge 28/02/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)