Sez. L, Sentenza n. 2705 del 24/04/1985 (Rv. 440489 - 01)
PROVINCIA - FUNZIONI - SERVIZI PUBBLICI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'AZIENDA - DIVIETO DI ATTRIBUZIONE A PERSONA DIVERSA DAL DIRETTORE - LIMITI - SOPPRESSIONE DELLA CARICA DI DIRETTORE - AFFIDAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA AL PRESIDENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVINCIA - FUNZIONI - SERVIZI PUBBLICI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'AZIENDA - DIVIETO DI ATTRIBUZIONE A PERSONA DIVERSA DAL DIRETTORE - LIMITI - SOPPRESSIONE DELLA CARICA DI DIRETTORE - AFFIDAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA AL PRESIDENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il divieto, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del R.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 (T.U. Delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), di attribuire la rappresentanza processuale dell'azienda a persona diversa dal direttore presuppone l'esistenza di tale carica nella organizzazione aziendale e pertanto non opera allorché questa sia stata soppressa e le relative funzioni di rappresentanza siano state affidate al Presidente, che, in tal caso, è l'unico organo legittimato a rappresentare l'azienda, anche in giudizio, ferma, peraltro, la necessità (ove non si tratti di crediti dipendenti del normale Esercizio dell'azienda) dell'atto autorizzativo della commissione amministratrice previsto dalla stessa norma. (V 1627/73, mass n 364489; (V 2033/67, mass n 329092; (V 2033/67, mass n 329093; (V 281/62, mass n 250431; (V 2451/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)