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Sez. 1, Sentenza n. 1307 del 27/04/1968 (Rv. 332883 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI- LEGITTIMAZIONE - CREDITORE PRIVILEGIATO - PREGIUDIZIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332883-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI- LEGITTIMAZIONE - CREDITORE PRIVILEGIATO - PREGIUDIZIO - NECESSITA.*

L'interesse ad agire sussiste soltanto quando chi propone la domanda o vi contraddice tende a conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile. Non e legittimato a proporre opposizione ai crediti ammessi al passivo del fallimento in via chirografaria, il creditore, che, essendo privilegiato, non risente pregiudizio da tali ammissioni. (Conf., sulla prima parte, 927-67, massima n. 327152 880-67, massima n. 327054).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)