Sez. 3, Sentenza n. 11010 del 19/05/2011 (Rv. 617860 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Domanda di pagamento dei canoni proposta contro il conduttore cedente quale obbligato solidale ex art. 36 della legge n. 392 del 1978 - Inopponibilità della cessione per omessa comunicazione - Domanda di condanna del conduttore cedente quale obbligato principale - "Mutatio libelli" - Esclusione - Mera "emendatio libelli" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
In tema di locazioni di immobili ad uso diverso da abitazione e con riferimento all'ipotesi in cui, trasferita l'azienda ubicata nell'immobile locato, venga ceduto anche il relativo contratto di locazione, la modificazione del titolo di responsabilità del cedente ex art. 36 della l. 27 luglio 1978, n. 392, da solidale a principale, in mancanza della prescritta comunicazione dell'intervenuta cessione, mancanza allegata dallo stesso cedente, non integra una "mutatio libelli", preclusa dalle norme processuali che presidiano il regolare svolgimento del contraddittorio, ma una mera "emendatio libelli". (Fattispecie relativa a domanda di pagamento dei canoni di locazione inizialmente proposta in via monitoria, dalla locatrice di un immobile adibito ad uso commerciale nei confronti del cessionario conduttore, quale obbligato principale, e del conduttore cedente, quale obbligato solidale ex art. 36 legge n. 392 del 1978).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)