Sez. 1, Sentenza n. 11344 del 10/05/1993 Ud. (dep. 11/12/1993) Rv. 195765 - 01
Procedimento penale - Inammissibilità di un secondo giudizio ("ne bis in idem") | Nozione di d'identità del fatto - Limitazione al fatto come elemento integrativo dell'imputazione - Valutazione del medesimo come elemento probatorio relativamente ad altra imputazione - Legittimità - Fattispecie in tema di apologia di reato e partecipazione a banda armata e associazione terroristico eversiva.
Procedimento penale - Inammissibilità di un secondo giudizio ("ne bis in idem")
Il divieto di reiterazione del giudizio in ordine ad un medesimo fatto attribuito alla stessa persona attiene al fatto inteso come elemento costitutivo o integrativo dell'imputazione, non estendendosi, quindi, alla valutazione di esso come elemento di potenziale rilievo probatorio ai fini del giudizio su di una imputazione consistente nell'attribuzione di un reato i cui elementi costitutivi o integrativi nella fattispecie astratta prevista dal legislatore, siano di natura diversa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che fosse configurabile una violazione del principio del "ne bis in idem" in un caso in cui elementi di una condotta già valutata ai fini del giudizio su una imputazione di apologia di reato, dalla quale l'imputato era stato assolto, erano poi stati assunti come fatti di rilievo probatorio in relazione ad un addebito di partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)