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Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 20/07/1977 (Rv. 386782 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE VITTORIOSA - PER CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386782-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE VITTORIOSA - PER CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile per difetto d'interesse il ricorso incidentale della parte vittoriosa, anche se inteso solo ad ottenere una modifica della motivazione della sentenza di appello. Le ragioni dedotte con tale ricorso incidentale possono essere considerate alla stregua di quelle del controricorso solo nei limiti in cui contestino le ragioni del ricorso principale. (Conf 1166/75, mass n 374605; (Conf 3176/73, mass n 366985).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)