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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32113 del 20/11/2023 (Rv. 669410 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento di rimborso - Provvedimento sospensivo - Equiparazione al rigetto dell’istanza - Autonoma impugnabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669410-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il provvedimento di sospensione del procedimento instaurato con l'istanza di rimborso, così qualificato dall'amministrazione finanziaria, va equiparato al rigetto dell'istanza ed è direttamente impugnabile dal contribuente, se implica il rifiuto di procedere all'accertamento del credito e lo differisce indefinitamente.

Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)