Sez. L, Sentenza n. 5589 del 14/04/2001 (Rv. 545938 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Appello principale - Successivo appello incidentale - Inammissibilità - Appello principale depositato il giorno seguente l'appello di controparte - Successivo appello incidentale - Riunione degli appelli principali e assorbimento di quello incidentale.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
In virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la proposizione dell'impugnazione principale preclude un ulteriore gravame in via incidentale; pertanto, qualora, nel processo del lavoro, una delle parti abbia depositato il ricorso contenente l'atto di appello il giorno successivo al deposito di quello della controparte e successivamente abbia proposto appello incidentale, giustamente il giudice di merito decide l'appello previa riunione dei due ricorsi e ritenendo assorbito l'appello incidentale in quello principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)