Sez. 2, Sentenza n. 16793 del 21/07/2006 (Rv. 591434 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Criteri di ripartizione delle spese - Deliberazioni nulle e annullabili - Presupposti relativi - Fattispecie in tema di esclusione di un condomino dalle spese di riscaldamento sull'erroneo presupposto del suo distacco dall'impianto centralizzato - Violazione dei criteri di riparto in sede di loro applicazione - Annullabilità - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri di riparto stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano violati o disattesi. Ne consegue che è annullabile e non nulla la delibera che esclude dal riparto delle spese per lavori straordinari e di manutenzione dell'impianto di riscaldamento una unità immobiliare sull'erroneo presupposto che essa non sia allacciata all'impianto centralizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)