Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016 (Rv. 640013 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO | Contrasto con situazioni giuridiche risultanti da specifici mezzi di pubblicità - Principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento - Applicabilità - Condizioni - Inerenza ad un potere attribuibile per determinati atti e senza formalità - Necessità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO
Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi, il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il difetto di buona fede del difensore del liquidatore di una società poi fallita che, dopo avere presentato una proposta di concordato preventivo su incarico dello stesso liquidatore, aveva insinuato al passivo il proprio credito professionale facendo erroneo affidamento sull'esistenza di specifici poteri ex art. 152, comma 2, lett. b), l.fall., mai attribuiti a quest'ultimo dall'assemblea in sede di nomina).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 152 com. 2 lett. B, Legge Falliment. art. 161 com. 4, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2487 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)