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Sez. 3, Sentenza n. 4103 del 26/10/1954 (Rv. 881184 - 01)

CASSAZIONE - RICORSO - ESPOSIZIONE DEL FATTO - ESTREMI
Stato
decisa il 1954-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881184-01

CASSAZIONE - RICORSO - ESPOSIZIONE DEL FATTO - ESTREMI

La sanzione di inammissibilità, sancita dall'art. 366 n.3 cod.proc.civ., nella ipotesi che nel ricorso in Cassazione manchi la indicazione sommaria dei fatti di causa, deve essere applicata non solo quando la esposizione dei fatti manchi del tutto, ma anche quando sia insufficiente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)