Sez. 3, Sentenza n. 4103 del 26/10/1954 (Rv. 881184 - 01)
CASSAZIONE - RICORSO - ESPOSIZIONE DEL FATTO - ESTREMI
CASSAZIONE - RICORSO - ESPOSIZIONE DEL FATTO - ESTREMI
La sanzione di inammissibilità, sancita dall'art. 366 n.3 cod.proc.civ., nella ipotesi che nel ricorso in Cassazione manchi la indicazione sommaria dei fatti di causa, deve essere applicata non solo quando la esposizione dei fatti manchi del tutto, ma anche quando sia insufficiente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)