Sez. 1, Sentenza n. 7755 del 16/04/2015 (Rv. 634974 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Artt. 143 e 154 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Preteso contrasto con l'art. 21 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per pretesa violazione dell'art. 21 Cost., degli artt. 143 e 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, laddove consentono una tutela preventiva ed inibitoria del trattamento illecito e scorretto di dati personali, atteso che la diffusione di dati sensibili senza il consenso del titolare o l'autorizzazione del Garante è condizionata all'essenzialità della divulgazione, a tutela del valore primario della dignità della persona coinvolta, che si rivelerebbe parziale qualora fosse limitata a quella risarcitoria per equivalente, senza ulteriormente consentire al titolare dell'interesse sostanziale minacciato o leso di poter impedire preventivamente il compimento o la prosecuzione del suddetto trattamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 143, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 154, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)