Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 281 del 1991
Massime (2)
Massima n. 17338
- Lavoro (avviamento al)
- Assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette
- Disciplina generale
- Principio di "scorrimento"
- Funzione e modalità di attuazione
- Rispondenza a valori costituzionalmente protetti.
Leggi la massima
Nella disciplina generale delle assunzioni obbligatorie degli appartenenti a categorie protette è volta alla realizzazione di valori costituzionalmente protetti l'adozione del principio di "scorrimento" in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel senso che - sia nell'area privata che in quella pubblica, unica essendo la finalità - i posti di lavoro possono essere riversati dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalità, ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti beneficiari, beninteso entro il limite massimo del prefissato onere occupativo, che in tal modo viene a realizzare una copertura integrale.
Norme impugnate
- legge 2 aprile 1968, n. 482
Parametri
- art. 38, comma 3, Cost.
- art. 3 Cost.
Massima n. 17339
- Lavoro (avviamento al)
- Assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette
- Normativa particolare concernente l'amministrazione scolastica
- Scorrimento dall'una all'altra delle categorie ma solo sino al limite della copertura dell' aliquota a ciascuna di esse spettante
- Irrealizzabilità e irrazionalità di tale limite con conseguente lesione del sistema di tutela del lavoratore invalido
- Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
La normativa - contenuta nell'art. 18, primo comma, del decreto legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246 - che, ai fini del collocamento obbligatorio nell'amministrazione scolastica, discostandosi dalla disciplina generale in materia, consente lo scorrimento dall' una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante, e quindi con esclusione degli appartenenti a categorie già sature, non solo appare di irrealizzabile applicazione per come è congegnata, ma favorendo ingiustificatamente i vincitori di concorsi anche se non appartenenti alle categorie riservatarie - cui vengono attribuiti i posti eventualmente non coperti - e quindi impedendo l'inserimento ottimale degli invalidi nel tessuto produttivo, contrasta con il dettato dell'art. 3 Cost., e con il sistema di garanzie previsto dal terzo comma dell'art. 38 Cost. ai fini della tutela del lavoratore invalido, cui viene infatti parzialmente e ingiustificatamente sottratta - e con destinazione a soggetti non aventi titolo - una possibilità di assunzione esplicitamente riservata. L'art. 18, primo comma, del d.l. n. 140 del 1988, convertito con modificazioni in legge n. 246 del 1988 - assorbita ogni altra questione - va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".
Norme impugnate
- art. 18, comma 1, legge 4 luglio 1988, n. 246
- legge 3 maggio 1988, n. 140
Parametri
- art. 97 Cost.
- art. 38, comma 3, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Miglioranza Lucia contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sul ricorso proposto da Lucia Miglioranza contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988 n. 246, con modificazioni.
In punto di fatto, la signora Lucia Miglioranza, invalida civile, inclusa, in qualità di riservataria, nelle graduatorie provinciali del personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario della scuola, aveva impugnato la nota del provveditore agli studi di Trento di annullamento della convocazione già disposta in favore della ricorrente stessa e relativa alla di lei assunzione per chiamata diretta; era stato rideterminato, infatti, il numero dei posti disponibili in misura tale da non superare le singole aliquote previste, per ciascuna categoria riservataria, in applicazione del disposto dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140 del 1988.
Tale ultima norma, precisa il Collegio, consente lo scorrimento da una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante", e quindi con esclusione di categorie già sature, quale nella specie quella degli invalidi civili alla quale la ricorrente appartiene.
Il giudice remittente, prendendo le mosse dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), ricorda che, così limitata dalla norma in esame l'operatività dello scorrimento nei limiti dell'aliquota spettante a ciascuna categoria, i posti che risultino non assegnati vengono, sempre da tale disposizione, resi disponibili a favore dei vincitori di concorso, ancorché non appartenenti ad alcuna categoria riservataria.
In tali sensi perciò viene sfavorevolmente incisa la ratio di protezione sociale obbligatoria su cui si fonda la generale previsione legislativa relativa all'aliquota complessiva dei posti da accantonare in favore dalle categorie protette.
Assume quindi il Collegio essere evidente il dubbio di legittimità costituzionale tanto in relazione agli artt. 3 e 38, terzo comma, della Costituzione (violazione dei principi di eguaglianza e di tutela in danno degli appartenenti a categorie protette che aspirano all'assunzione obbligatoria, nell'ambito del personale scolastico non docente), quanto in relazione all'art. 97 che assiste il buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La questione dedotta è rilevante in causa ai fini della decisione, posto che l'eliminazione della norma sospettata di incostituzionalità imporrebbe senz'altro il ripristino della disciplina generale in materia, così consentendosi alla ricorrente di fruire del beneficio dell'assunzione.
1.1 - L'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, stabilisce, ai fini dell'assunzione obbligatoria di soggetti aventi titolo all'inserimento nell'amministrazione scolastica, che in ordine alle relative aliquote, così come spettanti alle singole categorie di riservatari ex art. 9 legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede a far subentrare proporzionalmente gli aventi diritto delle altre categorie, per mancanza di ascritti alla riserva specifica, ma soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse originariamente spettante, con conseguente riversamento dell'esubero in favore di vincitori di concorso, anche non riservatari.
1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità di tale disposto: esso - discostandosi palesemente dalla disciplina generale in materia - inciderebbe negativamente sulla parità nelle assunzioni violando in tal modo - e in relazione all 'art. 3 Cost. - i principi di tutela degli invalidi contenuti nel successivo art. 38, terzo comma (oltreché - ex art. 97 - il dovere generale di buona organizzazione).
punto 2
La questione è fondata.
L'ordinamento attuale, in una visione solidaristica giustamente complessiva nelle sue soluzioni, tende ad assicurare, per quanto possibile, un inserimento ottimale degli invalidi, cui il sistema precipuamente è rivolto nel contesto sociale, attraverso la loro paritaria immissione nel tessuto produttivo.
Consegue, per la realizzazione di tali valori fondamentali costituzionalmente protetti, l'adozione del principio di "scorrimento" in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel senso che - sia nell'area privata che in quella pubblica, unica essendo la finalità - i posti di lavoro possono essere riversati dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalità, ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti beneficiari; beninteso, va ribadito, entro il limite massimo del prefissato onere occupativo: in tal modo quest'ultimo viene a realizzare, in concreto, una copertura integrale.
Senonché, la normativa oggetto della presente disamina riduttivamente pone che il meccanismo di subentro dei riservatari, così come qui sopra definito, va limitato sino al livello di copertura delle singole percentuali d'assunzione, teoricamente assegnate alle rispettive categorie. Va osservato, in proposito, come ciò sia in evidente contrasto con gli enunciati principi di solidarietà sociale cui la normazione avvertitamente è rivolta, ottenendosi all'incontro, una sostanziale, se pur parziale, vanificazione della disciplina stessa sulle assunzioni obbligatorie. Tanto più che i contenuti dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140, qui in esame, appaiono in ogni caso - lo rilevano i remittenti - di irrealizzabile applicazione. Come congegnati, infatti, i meccanismi discriminanti il divieto di travaso dei soggetti interessati da una disponibilità di percentuale non satura (per ciò non necessitante di scorrimento in proprio favore) ad altra (satura), non si ottiene il benché minimo utilizzo.
Resta, in tal modo, inattuato il soddisfacimento in punto dell'aliquota complessiva, con irrazionale violazione dei dettati dell'art. 3 della Costituzione e palmare incidenza sulle garanzie intese alla tutela ( ex art. 38, terzo comma) del lavoratore invalido cui viene parzialmente sottratta - e con destinazione a soggetti non aventi titolo - una disponibilità d'assunzione esplicitamente riservata.
Conclusivamente, assorbita ogni altra prospettata questione, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246 con modificazioni, limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze