Sez. L, Sentenza n. 21245 del 08/10/2014 (Rv. 632631 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Istruttori di nuoto - Contributi SSN, di malattia e Gescal - Obbligo di pagamento all'INPS - Fondamento - Natura subordinata od autonoma della prestazione - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Gli istruttori di nuoto, laddove esplicano la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra "gli addetti agli impianti sportivi" di cui all'art. 3, primo comma, n. 21 del d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dal d.P.R. 22 luglio 1986, n. 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, sicché i contributi SSN, di malattia e Gescal vanno versati all'INPS.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3 com. 1 n. 21, DPR 22/07/1986 num. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)